Oggetto: credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (art. 57-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – disposizioni attuative con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 170 del 24 luglio).
1. Premessa
Diventa finalmente operativo il credito d’imposta agli investimenti pubblicitari incrementali, ossia il cosiddetto “Bonus pubblicità”.
Approvata dal Parlamento a giugno 2017 (art. 57-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), la norma ha introdotto un’agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale in riferimento al biennio 2017-2018.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 170 del 24 luglio) concernente le disposizioni applicative della norma agevolativa.
Lo stanziamento per questa misura è di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018), e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive. Dunque, l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.
Le domande per l’accesso all’agevolazione, relativa agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa effettuati nel 2017 e nel 2018, dovranno essere presentate a decorrere dal prossimo 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018.
Di seguito si illustreranno in dettaglio tutti gli elementi utili per definire i soggetti che hanno diritto a tale beneficio, quali sono i limiti e le condizioni di ammissibilità nonché le modalità per richiederlo.
2. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Per “stessi mezzi di informazione” si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa (anche on-line), da una parte, emittenti radiofoniche e televisive (analogiche o digitali), dall’altra.
ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.
3. Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (temporaneamente sospesa in attesa del via libera della Comunità europea) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
In sede di prima applicazione, anche alle microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse corrispondenti alle concessioni nella misura del 90% saranno ovviamente accantonate per essere in seguito effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali: nessun contributo può in questo caso superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali ed il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per l’anno 2018, i due tetti ammontano rispettivamente a 1.500.000 euro per gli investimenti sulla stampa e a 250.000 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1% quello effettuato nell’anno precedente (nel medesimo arco temporale).
4. Investimenti ammissibili ed esclusioni
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda, tuttavia, i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
5. Limiti e condizioni di ammissibilità
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi che saranno, quindi, applicabili anche nelle (non frequenti) ipotesi in cui esse siano capitalizzate (si veda più avanti per gli aspetti contabili): si tratta, peraltro, di un principio ormai consolidato nell’ambito delle agevolazioni fiscali quali, ad esempio, il patent box o il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo.
L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, l’interessato dovrà, alternativamente, dichiarare di:
- essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero
- aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011).
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.
NB: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed è concesso nel limite massimo complessivo dello stanziamento di spesa stabilito dalla legge; pertanto, il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l’istanza, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Da ciò consegue che il credito sarà utilizzabile solo dopo che sarà annunciata, a cura delle competenti autorità, la percentuale definitiva di ripartizione tra i richiedenti.
6. Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di 30 giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta. In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’art. 5, comma 1 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono attualmente disponibili per la sola consultazione, anche all’indirizzo: http://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/adottato-il-provvedimento-del-capo-dipartimento-per-la-fruizione-del-credito-di-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali/.
L’accesso all’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, dal quale effettuare l’invio, può avvenire tramite Spid, le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia oppure con la Carta nazionale dei servizi. Il sistema restituirà, sempre on line, l’attestazione della corretta trasmissione del modello.
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per 30 giorni, a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (quindi, a decorrere dal prossimo 22 settembre ed entro il 22 ottobre).
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa sia le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
Entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione.
La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sarà adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.
NB: le comunicazioni telematiche per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate separatamente.
Giova evidenziare che bisognerà utilizzare lo stesso modulo di domanda per inviare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’art. 5 comma 1 del Dpcm 90/2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato (dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 dovranno essere trasmesse le comunicazioni per il 2018; in via ordinaria, la comunicazione dovrà essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno);
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 (in via ordinaria la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, mentre le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti 2018 dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019).
NB: se gli investimenti sono stati realizzati nell’anno 2017 (24 giugno – 31 dicembre 2017), deve essere presentata esclusivamente la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.
Il “responso” per il 2018 arriverà entro il prossimo 21 novembre: il dipartimento pubblicherà online l’elenco dei richiedenti con l’indicazione dell’eventuale somma teoricamente spettante, in attesa della ripartizione definitiva dei fondi stanziati. Un successivo provvedimento renderà noto l’ammontare del credito effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati negli anni 2017 e 2018.
Per ogni annualità può essere presentata soltanto una comunicazione e una dichiarazione sostitutiva; in caso di più invii l’ultima è ritenuta quella valida (se inviata entro i termini).
7. Il trattamento contabile e fiscale
I costi di pubblicità devono essere imputati nella voce B7 del conto economico, come previsto dal principio contabile Oic 12.
Tuttavia, secondo il principio contabile Oic 24, tali costi possono essere capitalizzati nella voce BI1 «costi di impianto e di ampliamento» dello stato patrimoniale, se rispettano i due requisiti previsti dai paragrafi 41-43 dello stesso Oic 24, ovvero qualora:
- siano sostenuti in modo non ricorrente;
- esista un rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende.
Per quanto attiene gli aspetti dichiarativi riferiti ai costi ammissibili sostenuti nel 2017, date le tempistiche degli adempimenti consistenti nell’istanza di prenotazione e nelle conseguenti comunicazioni di spettanza del credito a cura delle competenti autorità, andrà chiarito come compilare il quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi per il 2017, considerato che esso deve essere presentato entro il 31 ottobre 2018.
Poiché la norma non prevede nulla in proposito, si ritiene che il credito d’imposta concorra a formare l’imponibile ai fini Ires, Irpef e Irap.
8. Controlli
L’articolo 6 del Dpcm disciplina i controlli e le cause di revoca dell’agevolazione. In base al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua le verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni di legge per beneficiare dell’agevolazione, in mancanza dei quali provvede alla revoca del contributo.
Le verifiche sono condotte tenendo conto dei criteri che massimizzano il rapporto costo-risultato. Tra questi criteri è inclusa la misura del beneficio concesso: questa esplicita indicazione costituisce senz’altro una novità nell’ambito dei controlli.
In ogni caso, l’articolo 4, comma 2 del Dpcm 90/2018 prevede una sorta di controllo preventivo sull’effettuazione delle spese che originano il beneficio, che deve risultare da un’attestazione rilasciata:
- dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3 del Dlgs 241/1997, legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero;
- dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti (e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio), l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.
9. Esempio
Si supponga che nel 2018 la società ALFA abbia intenzione di effettuare i seguenti investimenti in campagne pubblicitarie:
- investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) per € 80.000;
- investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale per € 50.000.
Si ipotizzi, inoltre, che 2017 abbia effettuato i seguenti investimenti in campagne pubblicitarie:
- investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) per € 70.000;
- investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale per € 45.000.
Sulla base delle indicazioni fornite, per valutare se, nel 2018, si ha diritto al credito d’imposta, occorre verificare se l’ammontare complessivo degli investimenti dei due media (stampa e televisione) è superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2017 sugli stessi mezzi di informazione.
Per determinare il credito d’imposta spettante, in primo luogo, occorre determinare che la spesa incrementale complessiva sia pari almeno all’1%.
Nel caso in esame tale condizione è verificata poiché l’incremento complessivo minimo necessario per accedere al beneficio è pari a € 1.150 [(70.000+45.000) x 1%], mentre l’incremento complessivo effettivo è pari a € 15.000 [(80.000+50.000) – (70.000+45.000)].
Successivamente deve essere verificato che il valore degli investimenti per ognuno dei due media (stampa e televisione) sia superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2017 sugli stessi mezzi di informazione. Anche in questo caso tale condizione è verificata. Infatti:
- € 10.000 (€ 80.000 – € 70.000) [> 1% dell’investimento effettuato nell’anno precedente (€ 700)], per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line);
- € 5.000 (€ 50.000 – € 45.000) [> 1% dell’investimento effettuato nell’anno precedente (€ 450)], per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Pertanto, per entrambi i due media (stampa e televisione), nel 2018, è possibile fruire del credito di imposta.
In particolare, per gli investimenti pubblicitari sulla stampa potrà essere richiesto un credito di imposta pari a:
- € 9.000 nel caso di microimprese, PMI o start up innovative (€ 10.000 x 90%);
- € 7.500 nel caso di soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie (€ 10.000 x 75%).
Per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale potrà essere richiesto un credito di imposta pari a:
- € 4.500 nel caso di microimprese, PMI o start up innovative (€ 5.000 x 90%);
- € 3.750 nel caso di soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie (€ 5.000 x 75%).
10. Il Bonus in sintesi
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
Soggetti interessati
Dati identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo.
Costo investimenti dell’anno
Costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive (di fatto, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media).
Percentuale ed incremento
Misura percentuale e ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con:
- il raffronto con l’anno precedente;
- la distinta evidenza per ciascuno dei due fondi indicati nell’articolo 4, comma 1
Credito d’imposta richiesto
Ammontare del credito d’imposta richiesto per ciascuno dei due fondi indicati nell’articolo 4, comma 1.
EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE
Elenco dei richiedenti
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con:
- l’indicazione della percentuale di riparto, che sarà provvisoria in caso di insufficienza delle risorse stanziate;
- l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Credito fruibile
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Ad oggi non è indicato un termine.
Dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta è indicato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino alla conclusione dell’utilizzo del beneficio.
Soggetti con periodo d’imposta non solare
I soggetti con periodo d’imposta non solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.
LE MODALITÀ
Anni 2017 e 2018
Per gli anni 2017 (secondo semestre) e 2018, i soggetti interessati presentano dal 22 settembre al 22 ottobre la domanda telematica di fruizione del beneficio su apposita piattaforma. Le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti 2018 dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019.
Anni successivi al 2018
Per gli anni successivi al 2018, i soggetti interessati presentano dal 1° marzo al 31 marzo la domanda telematica di fruizione del beneficio su apposita piattaforma; la dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
Modello di comunicazione
Il modello è stato definito con provvedimento amministrativo del dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, disponibile (per il momento) solo per consultazione, anche all’indirizzo: http://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/adottato-il-provvedimento-del-capo-dipartimento-per-la-fruizione-del-credito-di-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-incrementali/.
Alessandro Antonelli