Oggetto: Nuove regole e limiti per la nomina del revisore legale, del sindaco unico o del Collegio Sindacale delle società a responsabilità limitata (Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14)
INDICE
2……. Organo di controllo Srl: nuovi limiti dimensionali per l’obbligo di nomina
3……. Decorrenza dei nuovi limiti
4……. Composizione e funzioni dell’organo di controllo
5……. Organo di controllo Srl: tutela più ampia per i soci
6. …. Modifiche agli assetti organizzativi di imprese e società
1. Premessa
Con il D.Lgs. n. 14/2019 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 6 della Gazzetta Ufficiale del 14/02/2019) è stato introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che sostituisce, tra l’altro, la precedente Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
Il D. Lgs. n. 14/2019 (di seguito anche il “Decreto”) ha dato attuazione alla L. n. 155/2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza. Il Decreto ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo delle Società a responsabilità limitata nonché impone alle imprese e società di dotarsi di assetti organizzativi idonei a rilevare i sintomi della (eventuale) crisi e di attivarsi tempestivamente per avviare gli strumenti previsti dalla riforma.
In particolare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha ridotto sensibilmente le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl e di conseguenza ha ampliato i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle Srl il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.
2. Organo di controllo Srl: nuovi limiti dimensionali per l’obbligo di nomina
Il collegio sindacale, vale a dire l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui l’introduzione del revisore legale, sindaco unico (o organo monocratico).
In particolare alle società a responsabilità limitata sera stata attribuita la facoltà di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.
L’ultimo e più rilevante intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, è contenuto nella L. n. 155/2017, che contiene la delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza. Delega poi attuata come dicevamo sopra dal Decreto Legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Per le società a responsabilità limitata sono state previste dalle citate disposizioni importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa. Sotto tale ottica viene prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 del Codice Civile) prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Le novità legislative, recate dal Decreto (art. 379 che modifica i commi terzo e quarto dell’art.2477 C.C.) intervengono sui parametri previsti dalla lettera c) che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:
• il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
• il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
• il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.
Il nuovo art. 2477, terzo e quarto comma, C.C. interviene ancora sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o anche del revisore prevedendo che sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (ricordiamo che l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) sempre però per due esercizi consecutivi.
Si stabilisce infine che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non sia superato nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.
La norma attualmente in vigore prevede, invece, la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.
3. Decorrenza dei nuovi limiti
La nomina del nuovo organo di controllo delle società di capitali e delle cooperative deve avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell’articolo 379 del Decreto:
“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.
Occorrono quindi due precisazioni importanti:
1) il D.Lgs. n. 14/2019 entrerà in vigore il prossimo 15/08/2020; tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile – tra cui l’articolo 379 sopra riportato – sono entrate in vigore lo scorso 16/03/2019. A partire da tale data (16 marzo) le Srl e le società cooperative avranno a disposizione nove mesi da quest’ultima data per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale.
Pertanto entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:
• modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
• nominare il nuovo organo di controllo.
2) i criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti (2 mln di fatturato, 2 mln di attivo di bilancio e numero 10 dipendenti di media nel singolo esercizio) entro il 16 dicembre 2019 dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo e, ove necessario, a modificare lo statuto.
4. Composizione e funzioni dell’organo di controllo
Ai sensi dell’art. 2477, comma 1, C.C. dello statuto ogni Srl potrà optare (sia in caso di nomine obbligatorie sia facoltative) tra uno dei seguenti schemi:
- Nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- Nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all’organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5 e 2409-bis, comma 2 del Codice civile) e l’organo sindacale deve essere composto solo da revisori (art. 2409-bis, comma 2, Codice civile).
5. Organo di controllo Srl: tutela più ampia per i soci
Un’altra previsione che troviamo nell’art. 379 del Decreto, modificando il sesto comma dell’art. 2477 c.c., riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, e la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.
La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà prevenire anche da parte del conservatore del registro delle imprese.
L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rafforzato con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”.
6. Modifiche agli assetti organizzativi di imprese e società
L’art. 375 del Decreto, incidendo sull’art. 2086 del C.C., introduce l’obbligo per le imprese di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, idoneo alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi e di attivarsi senza indugio per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
Tale disposizione persegue la finalità di responsabilizzare maggiormente l’organo amministrativo, imponendo un obbligo di creare e mantenere, internamente all’azienda, indipendentemente dalla soglia dimensionale che la caratterizza, un’adeguata articolazione di ruoli e funzioni in grado di cogliere i primi segnali di una crisi prima che questa si manifesti e di attivarsi senza indugio al fine di preservare la continuità aziendale.
L’art. 377 del Decreto estende espressamente il modello di cui all’art. 2086 del C.C. e, quindi, il dovere dell’imprenditore di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, a tutti i tipi di società. A tal fine, vengono modificati i seguenti articoli:
- l’art. 2257 C.C. relativo all’amministrazione delle società di persone;
- gli artt. 2380-bis e 2409-novies C.C. relativi all’amministrazione delle società per azioni;
- l’art. 2475 C.C. relativo all’amministrazione delle società a responsabilità limitata, disponendo, inoltre, l’espressa applicabilità a tale tipo societario della disciplina contemplata dall’art. 2381 c.c. in materia di deleghe di funzioni nel contesto delle società per azioni.
Con riferimento alle società a responsabilità limitata, ad una prima analisi, la nuova disciplina potrebbe apparire in conflitto con la possibilità di affidare ai soci taluni poteri di gestione della società, in quanto sembrerebbe configurare una gestione esclusiva in capo all’organo amministrativo. Al riguardo, è stato ritenuto che tale incompatibilità non sia ravvisabile in quanto i doveri di natura organizzativa, che gravano sull’organo amministrativo, si pongono su un piano differente rispetto all’effettivo compimento di atti gestionali che potrebbero continuare ad essere ripartiti tra gli amministratori e soci, in conformità alle singole disposizioni statutarie (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 58/2019/I, Il Nuovo Articolo 2475 c.c.).