Oggetto: Modificazione della misura del saggio di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2019 – Nuova misura: 0,8% (Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2018). Aggiornamento dei coefficienti di calcolo per gli usufrutti vitalizi (Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 dicembre 2018 pubblicato nella G.U. n. 300 del 28.12.2018).
1. Premessa
Con il Decreto del 12 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2018) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 1284 del Codice Civile, ha rideterminato il saggio di interesse legale di cui al medesimo articolo, fissandolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nella misura dello 0,8% annuo rispetto alla previgente misura dello 0,3% (in vigore fino al 31/12/2018).
A seguito della variazione del tasso di interesse legale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 19 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018) ha adeguato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Effetti sulla disciplina del C.D. “Ravvedimento Operoso”
La modifica del saggio di interesse legale assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della applicazione delle disposizioni sul c.d. “ravvedimento operoso” (art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997), che consente di ridurre le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie mediante il contestuale pagamento del tributo, della sanzione ridotta nonché degli interessi moratori “calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Ne consegue che per la regolarizzazione di violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2019 l’autore della violazione (o, comunque, il soggetto obbligato al pagamento della sanzione) dovrà eseguire i versamenti dovuti nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l’istituto del ravvedimento operoso calcolando gli interessi moratori secondo il nuovo tasso dello 0,8 per cento; si ricorda, inoltre, che per le violazioni commesse nell’anno 2018 ma regolarizzate a partire dal 1° gennaio 2019 il calcolo degli interessi moratori dovrà tenere conto sia del tasso previgente (0,3%) sia del nuovo tasso di interesse legale (0,8%).
Così, ad esempio, nel caso di mancato versamento, entro la scadenza ordinaria (16 settembre 2018), dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di agosto 2018, il contribuente potrà regolarizzare nel corso del 2019 (ad esempio, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018 o del modello UNICO 2019) l’omesso versamento mediante il pagamento dei seguenti importi:
- imposta sul valore aggiunto dovuta alla scadenza di legge (ad esempio, euro 2.400,00);
- sanzione del 30% dell’imposta dovuta, come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un ottavo (vale a dire 3,75% dell’imposta dovuta, pari ad euro 90,00), in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ex art. 13, c. 1, lett. b. del D.Lgs. n. 472/1997);
- interessi moratori calcolati secondo il tasso di interesse legale dello 0,3% dal 17 settembre al 31 dicembre 2018 (pari ad euro 2,09);
- interessi moratori calcolati secondo il tasso di interesse legale dello 0,8% dal 1° gennaio 2019 alla data in cui viene effettivamente eseguita la regolarizzazione (pari a 0,053 centesimi di euro al giorno).
Imposta | 2.400,00 |
Sanzione (3,75%) (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 e art. 13 D.Lgs n. 472/1997) | 90,00 |
Interessi fino al 31 dicembre 2018 (0,3%) (art. 1284 c.c. e D.M. 13 dicembre 2017) | 2,09 |
Interessi dal 1° gennaio 2019 (0,8%) (art. 1284 c.c. e D.M. 12 dicembre 2018) | 0,053* |
* importo giornaliero sulla base imponibile di € 2.400 | |
3. Effetti sulla determinazione di rendite, pensioni vitalizie e usufrutto
Si ricorda infine che, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 3, comma 164, della Legge n. 662/1996, il Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale con Decreto 12 dicembre 2018 ha aggiornato:
- il valore del multiplo dell’annualità indicato nell’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro) e nell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni), da utilizzare ai fini della determinazione del valore di rendite e pensioni;
- nonché il prospetto dei coefficienti allegato al medesimo D.P.R. n. 131/1986, da utilizzare per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 125 volte l’annualità:
- sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – D.P.R. n. 131/1986);
- sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – D.Lgs. n. 346/1990).
Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (0,8%). I precedenti valori – con coefficienti calcolati in base al tasso dello 0,3% – hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
PROSPETTO DEI COEFFICIENTI | |||
al tasso di interesse dello 0,8% | |||
Età del beneficiario | Coefficiente | Valore Usufrutto % | Valore N. Proprietà % |
da 0 a 20 | 118,75 | 95,00 | 5,00 |
da 21 a 30 | 112,50 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 106,25 | 85,00 | 15,00 |
da 41 a 45 | 100,00 | 80,00 | 20,00 |
da 46 a 50 | 93,75 | 75,00 | 25,00 |
da 51 a 53 | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
da 54 a 56 | 81,25 | 65,00 | 35,00 |
da 57 a 60 | 75,00 | 60,00 | 40,00 |
da 61 a 63 | 68,75 | 55,00 | 45,00 |
da 64 a 66 | 62,50 | 50,00 | 50,00 |
da 67 a 69 | 56,25 | 45,00 | 55,00 |
da 70 a 72 | 50,00 | 40,00 | 60,00 |
da 73 a 75 | 43,75 | 35,00 | 65,00 |
da 76 a 78 | 37,50 | 30,00 | 70,00 |
da 79 a 82 | 31,25 | 25,00 | 75,00 |
da 83 a 86 | 25,00 | 20,00 | 80,00 |
da 87 a 92 | 18,75 | 15,00 | 85,00 |
da 93 a 99 | 12,50 | 10,00 | 90,00 |
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (0,8% dal 1° gennaio 2019).
Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
Esempio:
- valore della piena proprietà dell’immobile: 200.000 euro (A)
- tasso di interesse legale: 0,8% (B)
- età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni
- coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 81,25 (C)
Rendita annua = A x B = 200.000 x 0,8% = 1.600 (D) |
Valore dell’usufrutto = D x C = 1.600 x 81,25 = 130.000 (E) |
Valore della nuda proprietà = A – E = 200.000 – 130.000 = 70.000 |
Alessandro Antonelli