Oggetto: Decreto fiscale 2019 (D.L. 119/2018) – Rottamazione-ter, definizione agevolata delle liti ed altre misure in materia di pacificazione fiscale
1. Premessa
L’art. 3 del Decreto Legge 23/10/2018 n. 119, di seguito “decreto fiscale”, collegato alla legge di Bilancio 2019 riapre la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetta Rottamazione-ter): potranno essere definiti i ruoli affidati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, con possibilità di effettuare il pagamento degli importi dovuti in 5 anni. Della Rottamazione-ter potranno beneficiare anche i contribuenti che, pur avendo aderito alla prima rottamazione, non avevano perfezionato la procedura a causa del mancato pagamento di una parte degli importi dovuti. I debitori ammessi alla Rottamazione-bis, invece, potranno regolarizzare il pagamento delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, con possibilità di dilazionare in 5 anni l’importo residuo.
Lo stesso decreto, inoltre, prevede, tra gli strumenti per la realizzazione della “pacificazione fiscale”, anche la definizione agevolata di atti “accertativi” e delle controversie tributarie (articolo 1, 2 e 6, DL 119/2018): i contribuenti, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma in esame, possono, quindi, definire, con modalità di favore, le vertenze fiscali potenziali e/o pendenti con l’Agenzia delle Entrate relative ad atti impositivi.
Tale disposizione, in particolare, si rivolge a tutti quei contribuenti che abbiano instaurato al 24/10/2018, una controversia tributaria contro l’Agenzia delle Entrate ed intendano definire la medesima, ponendo così fine al contenzioso.
Infine, l’art. 9 del decreto fiscale introduce la facoltà di integrare le dichiarazioni fiscali già presentante beneficiando di una tassazione agevolata dei maggiori imponibili eventualmente dichiarati.
2. Rottamazione-ter
Con la pubblicazione dei modelli di adesione, si apre la definizione agevolata 2018, la cosiddetta Rottamazione-ter delle cartelle prevista dal Dl 119/2018. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette, infatti, a disposizione dei contribuenti i modelli da utilizzare per presentare le domande di adesione alla “Rottamazione-ter” che consente il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Rispetto alle versioni precedenti viene ora previsto che possano essere oggetto di definizione i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (la precedente versione si fermava al 30 settembre 2017).
L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere pagato in un’unica rata oppure dilazionato fino a un massimo di 5 anni in 10 rate consecutive con prima scadenza 31 luglio 2019.
2.1. Adesione entro il 30 aprile
Per aderire è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita domanda di adesione (DA-2018 o DA-2018-D) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità, nella quale, oltre al numero di rate prescelto, si assumerà l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. La richiesta potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) ovvero trasmessa alla casella pec della direzione regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente.
L’elenco delle caselle pec è disponibile sul portale e riportato a pagina 4 dei modelli di adesione.
L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunicherà al contribuente che ha aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Nella domanda di adesione, in continuità con i precedenti provvedimenti legislativi in materia, il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione. La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive (pignoramenti).
Le nuove disposizioni offrono ai contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta Rottamazione-bis (Dl 148/2017) la possibilità di avvalersi di più ampi termini per il pagamento di quanto ancora dovuto. Infatti, coloro che sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, ovvero che provvederanno al saldo delle predette rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico ai benefici previsti dalla “Rottamazione-ter”. L’importo residuo sarà suddiviso in dieci rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019.
3. “Rottamazione-ter” per le cartelle 2000-2017
La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La domanda di adesione deve essere presentata utilizzando il modello DA-2018 che deve essere compilato e consegnato fin da ora ma entro il 30 aprile 2019 agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec).
La domanda può essere presentata da tutti i contribuenti interessati anche se le cartelle sono state inserite nella richiesta di adesione della prima “rottamazione” (DL 193/2016) e non sono stati rispettati i piani dei pagamenti dovuti. Sono inoltre ammessi alla nuova procedura di definizione agevolata, anche i soggetti che, dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’articolo 1 del Dl 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.
Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” con l’indicazione dell’importo residuo da versare insieme ai bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato nel modello DA-2018.
Nel modulo il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate (5 anni) di pari importo in scadenza a luglio e a novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2019 interessi al tasso del 2% annuo.
Le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate, oltre che con le modalità già in uso, anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, recandosi presso la rete degli oltre 200 sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione diffusi sul territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).
4. Ammissione automatica con saldo rate “Rottamazione-bis”
Come già si è fatto cenno, accedono automaticamente alla terza rottamazione delle cartelle i contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-bis” per i quali risulteranno pagate, entro il prossimo 7 dicembre, le rate del piano di definizione in loro possesso scadute a luglio, settembre e ottobre.
Per pagare devono essere utilizzati i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.
Il saldo delle 3 rate costituisce il requisito indispensabile per accedere alla “Rottamazione-ter” e beneficiare dell’automatico differimento dei pagamenti delle ulteriori somme residue del piano di definizione che verranno ripartite automaticamente in 10 rate di pari importo con scadenze fissate, a luglio e novembre di ogni anno, a partire dal 2019 e interessi calcolati nella misura del 0,3% a decorrere dal 1° agosto 2019.
A tal fine, senza alcun adempimento a carico di contribuenti interessati, e pertanto senza necessità di presentare la dichiarazione di adesione alla Rottamazione-ter, entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti.
N.B.: nel caso in cui, entro il 7 dicembre 2018, non venissero regolarizzate le rate del piano di definizione agevolata della Rottamazione-bis, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre, per gli stessi debiti, non si potrà in alcun modo accedere ai benefici della Rottamazione-ter.
5. La definizione dei carichi a titolo di risorse Ue
Possono essere definiti in forma agevolata i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 compilando il modello DA-2018-D, disponibile sul portale di Agenzia e presso gli uffici sul territorio.
La domanda può essere consegnata agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure inviata tramite posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento il cui elenco è disponibile a pagina 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web.
Entro il 31 luglio 2019 l’Agenzia di Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze.
Il saldo della prima o unica rata è previsto entro il 30 settembre 2019, mentre la seconda è fissata al 30 novembre 2019.
I restanti versamenti (massimo altre 8 rate) dovranno essere effettuati entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.
6. Stralcio debiti fino a 1.000 euro
Tra le misure di “pace fiscale” l’art. 4 del decreto fiscale ha introdotto lo stralcio automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data del 24.10.2018) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.
Tale importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Si rammenta che quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito.
7. Definizione agevolata PVC
L’art. 1 decreto fiscale introduce la possibilità di definire il contenuto dei processi verbali di constatazione (la definizione riguarda, pertanto, solo i verbali per i quali non sia stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio) consegnati entro la data del 24.10.2018, presentando apposita dichiarazione.
Possono essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Le dichiarazioni per accedere alla sanatoria devono essere presentate entro il 31 maggio 2019.
Possono accedere alla definizione anche i soci di società tassate per trasparenza (articoli 5, 115 e 116 TUIR): in tal caso, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputati per trasparenza.
La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.
Le modalità attuative sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
8. Definizione agevolata degli atti dell’accertamento
L’art. 2 del decreto fiscale consente, altresì, la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica, di liquidazione, degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione.
Per accedere alla definizione agevolata:
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero devono essere stati notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
- gli inviti al contraddittorio devono essere stati notificati entro il 24.10.2018;
- gli avvisi di accertamento con adesione devono essere stati sottoscritti entro il 24.10.2018.
Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Il versamento delle somme deve avvenire:
- per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero entro il 23.11.2018; in alternativa, se più ampio, il pagamento va fatto entro il termine di proposizione del ricorso, che residua dopo la data del 24.10.2018;
- per gli inviti al contraddittorio entro il 23.11.2018;
- per gli accertamenti con adesione entro il 13.11.2018.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Non è ammessa la compensazione delle somme dovute con altre imposte e contributi.
La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetto nei confronti degli altri.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento:
- in caso di invito al contraddittorio, il contribuente deve compilare il modello F24, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione (reperibili sul sito dell’Agenzia), il codice ufficio riportato nell’invito, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107; invece, per la compilazione dell’F23, deve utilizzare i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito e inserire nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” i dati, 2018 nel campo “anno” e 99999999107 nel campo “numero”;
- in caso di accertamento con adesione, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o F23 consegnatogli dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento; poiché nel prospetto le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, si può chiedere assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute;
- in caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
Ad ogni atto deve corrispondere una singola delega di pagamento, modello F24 o F23, secondo i casi.
N.B.: entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
9. Chiusura liti pendenti: controversie definibili
L’art. 6 del decreto fiscale, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie dispone che sono tali quelle in cui l’Agenzia delle Entrate deve essere legittimata passiva a stare in giudizio e il cui oggetto siano atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio. Si evidenzia che il ricorso di primo grado, per poter essere definibile, deve stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018. Si sottolinea, altresì, che il processo tributario non deve essere concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della definizione agevolata le controversie relative ad atti non aventi natura impositiva, poiché finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute e in cui sono parte Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Inoltre, sono espressamente escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Iva riscossa all’importazione nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
9.1 Modalità di definizione
Per il perfezionamento della definizione agevolata, i contribuenti interessati, entro il 31 maggio 2019, devono presentare un’apposita domanda e versare l’importo dovuto, pari al valore della controversia. In caso di pagamento dilazionato, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata.
Nelle ipotesi in cui è possibile definire la lite senza pagare alcun importo, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
9.2 La domanda di definizione
Per ciascuna controversia autonoma, vale a dire quella relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo.
Il modello di domanda sarà approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
9.3 Il versamento
Oltre a presentare la domanda di definizione, i contribuenti devono versare un importo pari al valore della controversia.
Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime (articolo 12, comma 2, Dlgs 546/1992).
Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o, nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 1.000 euro, in un massimo di venti rate trimestrali; in quest’ultimo caso, entro il 31 maggio 2019 deve essere versata la prima rata.
I termini di versamento delle rate successive alla prima scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
È importante precisare che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
In caso di inadempimento nei versamenti rateali, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 15-ter, Dpr 602/1973, in materia di “inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate”.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (cioè il 24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il pagamento di importi ridotti.
In particolare, è possibile definire la controversia con il pagamento della metà del valore della lite qualora l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente nella pronuncia di primo grado ovvero di un quinto del valore della lite qualora l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente nella pronuncia di secondo grado.
Disposizioni particolari sono previste per le:
– controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ovvero quelle previste per violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo;
– controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo, ovvero quelle previste per le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad esempio, le sanzioni per omesso o ritardato versamento).
Nel primo caso, per la definizione agevolata bisogna versare:
- il 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018;
- il 40% del valore della lite negli altri casi (ad esempio, quando non è stata ancora emessa alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio).
Nel secondo caso, invece, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Ad esempio, se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando sole le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.
In ogni caso, dagli importi dovuti devono essere scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
N.B.: la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
È espressamente stabilito che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.
9.4 Definizione agevolata e coobbligato
La definizione perfezionata da uno dei coobbligati giova anche agli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
9.5 Rapporti tra definizione agevolata e Rottamazione-bis
Quanto ai rapporti tra la definizione in esame e la Rottamazione-bis (definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 1, comma 4, Dl 148/2017) si chiarisce che:
- nel caso in cui le somme interessate dalle liti definibili siano oggetto della Rottamazione-bis, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute (in base all’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) dello stesso Dl 148/2017), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 21, Dl 119/2018);
- gli importi residui previsti per la rottamazione resteranno dovuti nell’ambito della definizione delle liti;
- dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a titolo di rottamazione.
9.6 Definizione agevolata e processo tributario.
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
La sospensione non si applica alle controversie non definibili, per le quali, quindi, è necessario osservare gli ordinari termini di impugnazione.
L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
9.7 Diniego della definizione agevolata
L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato all’interessato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia.
Nel caso in cui la definizione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.
9.8 Definizione agevolata ed enti territoriali
Agli enti territoriali è riconosciuta la facoltà di prevedere, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione della definizione agevolata anche alle controversie tributarie nelle quali essi stessi siano parte.
9.9 Disposizioni attuative
L’Agenzia delle Entrate, con uno o più provvedimenti direttoriali, adotterà le disposizioni concernenti le modalità di attuazione della definizione e istituirà i codici tributo necessari per il versamento delle somme dovute.
10. Dichiarazioni integrative speciali
Tra le misure di maggior impatto si segnala l’introduzione della “dichiarazione integrativa speciale”, prevista dall’art. 9 del decreto fiscale.
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA. Quindi, la dichiarazione integrativa speciale deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, i termini per l’accertamento non erano ancora scaduti.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
- un’imposta sostituiva del 20% del maggior imponibile IRPEF/IRES, ai fini delle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali, e IRAP%;
- un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;
- l’aliquota media o, se non si può determinarla, l’aliquota del 22% per l’IVA.
Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre:
- versare in un’unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione;
- oppure ripartire in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della compensazione.
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
Se le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa speciale non sono versate, in tutto o in parte, entro le scadenze previste, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione, la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute. Le somme non pagate, quindi, sono iscritte a ruolo a titolo definitivo e sono dovuti gli interessi legali e una sanzione pari al 30% degli importi non versati (la sanzione, però è ridotta alla metà se il versamento viene eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza).
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, perdite determinate secondo le disposizioni del Tuir.
Inoltre, la dichiarazione non costituisce titolo:
- per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta in precedenza non dichiarati
- per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza
- per il riconoscimento di detrazioni diverse da quelle originariamente dichiarate.
Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere un minor credito rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, si dovrà versare la differenza.
Non è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa speciale:
- se il contribuente, pur avendo l’obbligo, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016
- dopo essere venuti a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie
- per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.
Inoltre, non è possibile integrare gli imponibili correlati ai maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società partecipate per i contribuenti che li hanno prodotti in forma associata o che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale o per le società a ristretta base proprietaria.
Coloro che faranno emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti per dichiarazione fraudolenta, con la dichiarazione integrativa speciale, saranno puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
In ogni caso, resta ferma l’applicabilità delle norme in materia di:
- riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5.000 a 25.000 euro)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5.000 a 25.000 euro)
- autoriciclaggio (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro)
- trasferimento fraudolento di valori (reclusione da due a cinque anni e confisca di denaro, beni o altre utilità).
La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile.
Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento degli importi dovuti saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia, infine, che quanto finora esposto è il contenuto del D.L. 119/2018 che, tuttavia, potrebbe subire alcune modifiche o integrazioni in sede di conversione.
Alessandro Antonelli