Oggetto: Avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica: Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate – Faq 5 dicembre 2018 – Fatture emesse entro il 31/12/2018.
Riteniamo opportuno segnalare una precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e resa nota nel proprio sito internet (sezione dedicata alla fatturazione elettronica) in relazione alla sorte delle fatture cartacee emesse nel 2018, anteriormente quindi alla decorrenza (1° gennaio 2019) dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma pervenute al committente nel 2019.
Va premesso che l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 21 del D.P.R. stabilisce che la fattura si intende emessa all’atto della sua “…consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente…”, motivo per cui la fattura, ancorché completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, compresa la data di emissione, non può considerarsi emessa fintanto che la stessa non sia uscita dalla disponibilità del compilatore ed avviata al destinatario.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che se la fattura è emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea anche se sarà ricevuta dal committente o cessionario nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fattura elettronica.
Ne consegue che, al fine di non ricadere nell’obbligo di fatturazione elettronica, non sarà sufficiente formare il documento entro il 31 dicembre 2018 bensì anche trasmetterlo (via posta o per posta elettronica “ordinaria”) al soggetto destinatario entro la medesima data (e dunque, giova ripeterlo, entro il 31 dicembre 2018).
In caso contrario, vale a dire fattura compilata nel 2018 ma trasmessa al destinatario nel 2019, si renderà necessaria l’emissione elettronica ancorchè il documento risulti datato 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che le note di variazione del 2019 relative a fatture del 2018 dovranno essere emesse in via elettronica.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018 [si veda circolare n. 11/2018 dello scrivente studio], si è esteso l’arco temporale utile per la ricezione delle fatture d’acquisto, al fine di consentire di imputare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione anche nel caso in cui la fattura sia emessa, pervenuta (e registrata) nel mese successivo, purché entro il giorno 15, ossia in tempo utile per l’esecuzione della corrispondente liquidazione periodica. Questa possibilità è però esclusa per le fatture d’acquisto relative ad operazioni dell’anno precedente, sicché non sarà in nessun caso consentito retro-imputare l’IVA detraibile risultante dalle fatture d’acquisto datate “2018” pervenute nel mese di gennaio 2019 alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2018.
Alessandro Antonelli