Oggetto: Aggiornamento dei coefficienti di calcolo per gli usufrutti vitalizi (D.M. 20 dicembre 2017, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017)
1. Premessa
Con Decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 1284 del Codice Civile, ha rideterminato il saggio di interesse legale di cui al medesimo articolo, fissandolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nella misura dello 0,30% annuo rispetto alla previgente misura dello 0,10% (in vigore dal 1° gennaio 2017).
2. Effetti sulla determinazione di rendite, pensioni vitalizie e usufrutto
Si comunica che, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 3, comma 164, della Legge n. 662/1996, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito della predetta variazione del tasso di interesse legale, ha adeguato, con il Decreto del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, aggiornando:
- il valore del multiplo dell’annualità indicato nell’articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. n. 131/1986 (imposta di registro) e nell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni), da utilizzare ai fini della determinazione del valore di rendite e pensioni;
- nonché il prospetto dei coefficienti allegato al medesimo D.P.R. n. 131/1986, da utilizzare per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 333,33 volte l’annualità:
- sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – D.P.R. n. 131/1986);
- sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – D.Lgs. n. 346/1990).
Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (0,3 per cento).
Età del
beneficiario (anni compiuti) |
Nuovo coefficiente (dall’1/1/2018) |
Vecchio coefficiente (dall’1/1/2017 al 31/12/2017) |
da 0 a 20 | 317,50 | 950,00 |
da 21 a 30 | 300,00 | 900,00 |
da 31 a 40 | 282,50 | 850,00 |
da 41 a 45 | 265,00 | 800,00 |
da 46 a 50 | 247,50 | 750,00 |
da 51 a 53 | 230,00 | 700,00 |
da 54 a 56 | 212,50 | 650,00 |
da 57 a 60 | 195,00 | 600,00 |
da 61 a 63 | 177,50 | 550,00 |
da 64 a 66 | 160,00 | 500,00 |
da 67 a 69 | 142,50 | 450,00 |
da 70 a 72 | 125,00 | 400,00 |
da 73 a 75 | 107,50 | 350,00 |
da 76 a 78 | 90,00 | 300,00 |
da 79 a 82 | 72,50 | 250,00 |
da 83 a 86 | 55,00 | 200,00 |
da 87 a 92 | 37,50 | 150,00 |
da 93 a 99 | 20,00 | 100,00 |
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (0,3% dal 1° gennaio 2018).
Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
Esempio:
- valore della piena proprietà dell’immobile: 200.000 euro (A)
- tasso di interesse legale: 0,3% (B)
- età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni
- coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 212,50 (C)
Rendita annua = A x B = 200.000 x 0,3% = 600 (D) |
Valore dell’usufrutto = D x C = 600 x 212,50 = 127.500 (E) |
Valore della nuda proprietà = A – E = 200.000 – 127.500 = 72.500 |
Alessandro Antonelli