Oggetto: Primi chiarimenti operativi in vista della possibile uscita del Regno Unito dall’UE il prossimo 30 marzo 2019 in assenza di un periodo transitorio
1. Premessa
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione Europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE. I territori rientranti nell’ambito fiscale della comunità, ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. n. 633/1972 come Regno Unito sono: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, l’Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia. A tali territori si applicano pertanto i chiarimenti di seguito esposti.
Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell’Unione Europea e quelli britannici, il 25 novembre 2018, il Consiglio Europeo straordinario “articolo 50” ha dato il via libera all’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE ed ha approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni che consentirebbe di prevedere dopo l’uscita del 29 marzo 2019 un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020 anche se al momento lo scenario è in continua evoluzione.
Tuttavia, il Parlamento britannico non ha ratificato tale ipotesi di accordo, così come non ha approvato ulteriori scenari di uscita dalla UE elaborate tra le parti.
Pertanto allo stato attuale l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea avverrebbe senza un percorso condiviso, la cosiddetta “hard Brexit”.
A tal proposito, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato le Linee guida (corredate di slide esplicative) sulle possibili ripercussioni doganali in caso di “hard Brexit”, cioè, appunto, di recesso del Regno Unito dall’Ue senza un accordo fra le parti. Ad oggi, tuttavia, lo scenario è in continua evoluzione e sono ancora possibili nuovi cambiamenti che potrebbero mutare le attuali previsioni di uscita dall’Ue.
I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell’UE devono comunque prepararsi soprattutto a due evenienze:
– se l’accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l’accordo di recesso include la possibilità di un’unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni;
– se l’accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario del “no deal” o del “precipizio”.
Scopo della presente è quello di fornire le prime indicazioni utili operative su come comportarsi a partire dal prossimo 30 marzo 2019 soprattutto nel caso in cui l’accordo di recesso non sia ratificato entro tale data con la riserva di ritornare sull’argomento non appena verranno forniti ulteriori chiarimenti o comunque in caso di diversa e/o successivi accordi che dovranno nel frattempo intervenire fra UE e Regno Unito.
2. Effetti sulle transazioni commerciali con il Regno Unito
Successivamente al recesso dall’UE, l’entrata e l’uscita di merci dall’Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno, rispettivamente, importazioni ed esportazioni e, come tali, saranno assoggettate alle relativa disciplina giuridica e fiscale.
Pertanto per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente del Regno Unito (UK) , così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le norme in materia di cessioni intracomunitarie. Per queste operazioni, peraltro, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi Intra (cfr articolo 50, comma 6, Dl 331/1993).
Per effetto della Brexit, dunque, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini Iva e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l’esportazione. Allo stesso modo, per l’introduzione nel territorio Ue di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “paesi terzi”, nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise (se dovute) e dell’Iva.
Dal punto di vista finanziario l’acquisto dei beni provenienti dal Regno Unito risulterà più oneroso in quanto l’Iva dovrà essere assolta in via definitiva (e non in reverse charge) e sarà calcolata su una base imponibile maggiore rispetto al solo valore della merce in quanto incrementata di costi quali il trasporto, l’assicurazione, comportando un esborso finanziario non sempre immediatamente recuperabile come nel caso di soggetto nazionale con Iva a credito.
Un altro adempimento di carattere doganale per gli scambi è la richiesta del codice di registrazione Eori (Economic operator registration and identification): tutti gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Ue che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di tale codice identificativo.
Di seguito si riportano alcuni possibili scenari operativi nel caso in cui non si arrivi ad un accordo con il Regno Unito entro il 29/03/2019.
3. Trattamento delle cessioni di beni verso il Regno Unito dal 30/03/2019
Come sopra anticipato, in caso di mancata previsione di un periodo transitorio, le cessioni di beni verso il Regno Unito dalla data del 30/03/2019 dovranno essere trattate come esportazioni di beni ai fini Iva secondo le previsioni di cui all’art. 8 del D.p.R. n. 633/1972 con obbligo di effettuazione, altresì, dei relativi adempimenti doganali.
Pertanto, a decorrere dal 30/03/2019 non sarà più possibile assoggettare le cessioni di beni verso il Regno Unito alla non imponibilità di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e non sarà inoltre più dovuta per tali operazioni la compilazione del modello Intrastat.
Quanto sopra premesso, si pone il problema di come gestire le cessioni di beni iniziate ante 30/03/2019 e conclusesi successivamente a tale data.
Premesso che la normativa comunitaria di cui al D. L. n. 331/1993 prevede infatti all’art. 41 che le cessioni di beni intracomunitarie si considerino effettuate nel momento di spedizione delle merci dal territorio italiano, un’uscita non regolata potrebbe creare delle situazioni particolarmente complesse per le spedizioni di merci verso il Regno Unito che iniziano prima del 29 marzo, ma si concludono dopo tale data.
Ad esempio, una cessione effettuata da un operatore italiano a un soggetto stabilito nel Regno Unito con spedizione dei beni il 29/03/2019, rappresenta per l’operatore italiano un’operazione non imponibile ai fini Iva in Italia ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 per la quale tuttavia lo stesso dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’Ue, prova difficilmente recuperabile non essendo stata la cessione oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione.
Tabella n. 1 – Riepilogo del caso cessione di beni verso Regno Unito
Tipologia operazione | Trattamento ai fini Iva | |
Spedizione dall’Italia entro il 29/03/2019 | Spedizione dall’Italia dal 30/03/2019 | |
Cessione di beni | Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93; Compilazione se dovuta del modello Intrastat; recupero di un documento attestante l’uscita dall’UE se la consegna è successiva al 29/03/2019. | Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 (lett. a o b a seconda di chi cura il trasporto dei beni nel Regno Unito) del D.p.R. n. 633/72; Assolvimento obblighi doganali. |
Tabella n. 2 – Esempi di cessione di beni da operatore Iva nazionale verso il Regno Unito (di seguito UK) nel periodo transitorio.
Tipo operazione | Effetti nel periodo transitorio |
Cessione di beni effettuata il 15/03/2019 e ricevuta da UK il 2/04/2019 | L’operatore nazionale effettua in data 15/03/2019 una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93 ma non essendosi perfezionato, il 2/04/2019, un acquisto intracomunitario da UK la non imponibilità per l’operatore nazionale resta solo se può provare l’effettiva uscita della merce dal territorio UE (ad esempio con la documentazione relativa al trasporto nel Regno Unito o con quella relativa all’importazione in tale Paese). |
Cessione di beni effettuata il 15/03/2019 con trasporto via terra e consegna al porto olandese il 2/04/2019 | L’operatore nazionale:- effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93 al momento della partenza della merce; – deve presentare una dichiarazione di esportazione alle autorità doganali olandesi il 2/04/2019 |
4. Trattamento degli acquisti di beni dal Regno Unito dal 30/03/2019
Quanto riportato al precedente paragrafo si riflette anche sul trattamento dei beni provenienti dal Regno Unito (UK). Anche tali operazioni dal 30/03/2019 non costituiranno più acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993 bensì importazioni di beni imponibili ai fini Iva secondo le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/1972.
Premesso che gli acquisti intracomunitari di beni si intendono effettuati (a decorrere dal 1° gennaio 2013) all’atto dell’inizio del trasporto dal Regno Unito anche in questo caso si pone il problema di eventuali acquisti di beni il cui trasporto è iniziato entro il 29/03/2019 ma vengono ricevuti dall’operatore nazionale a decorrere dal 30/03/2019.
Ad esempio, una cessione di beni effettuata da un soggetto Iva stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore italiano e che arriva in Italia successivamente alla deadline costituirà un’importazione da Paese terzo e l’Iva sarà dovuta in dogana, non trattandosi più di acquisto intracomunitario. Pertanto, per tale operazione l’operatore italiano dovrà assolvere all’Iva in dogana e non dovrà compilare il modello Intrastat. Ai fini contabili ricordiamo che il documento rilevante ai fini Iva sarà la bolletta doganale e non più la fattura del fornitore del Regno Unito da rilevare solo nella contabilità generale dal 30/03/2019.
Tabella n. 3 – Riepilogo del caso acquisto di beni dal Regno Unito
Tipologia operazione | Trattamento ai fini Iva | Trattamento ai fini Iva |
Spedizione da UK entro il 29/03/2019 con consegna in Italia entro il 29/03/2019 | Spedizione da UK entro il 29/03/2019 con consegna in Italia dal 30/03/2019 o spedizione da UK dal 30/03/2019 | |
Acquisto di beni | Fattura di acquisto da integrare ai fini Iva entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura dal fornitore UK; Compilazione se dovuta del modello Intrastat. | Importazione di beni con Iva da assolvere, se dovuta, in dogana; Ai fini contabili rileva la bolletta doganale; Assolvimento obblighi doganali. |
Tabella n. 4 – Esempi di acquisto da operatore Iva nazionale di beni provenienti dal Regno Unito (di seguito UK) nel periodo transitorio.
Tipo operazione | Effetti nel periodo transitorio |
Acquisto di merce da UK effettuato il 15/03/2019 e ricevuti dall’operatore nazionale il 2/04/2019 | L’operazione per l’operatore nazionale rappresenta un importazione da Paese terzo con pagamento dell’Iva in dogana (non in reverse charge). Per l’operatore UK sarà invece una cessione intracomunitaria |
Acquisto di merce da UK effettuato il 15/03/2019 con la clausola “franco fabbrica”. La merce arriva in Italia il 2/04/2019 | L’operazione per l’operatore nazionale costituirà:sia un acquisto intracomunitario, effettuato nel Regno Unito il 15/03/2019, da indicare nel modello Intrastat;Ø sia un importazione da Paese terzo da dichiarare in dogana con pagamento dell’Iva.In questo caso si creerebbe una duplicazione di imposta assolta prima con il reverse charge e poi in dogana. |
5. Fatture per Acconti
Ancorché non obbligatoria, entro il 29/03/2019 potrebbe inoltre essere già stata emessa o ricevuta una fattura per documentare l’incasso o il pagamento di un acconto su un’operazione intracomunitaria che verrà effettuata a decorrere dal 30/03/2019.
In questo caso si ritiene che le fatture di acconto eventualmente emesse e ricevute siano da considerarsi consolidate ai fini Iva, fermo restando che all’atto dell’introduzione dei beni in Italia o nel Regno Unito (UK) l’Iva e le eventuali imposte (ad esempio dazi o diritti doganali) saranno assolte in dogana sull’importo della merce al lordo di eventuali acconti già fatturati.
In merito si attendono chiarimenti ufficiali.
6. Prestazioni di servizi verso/dal Regno Unito
Nessuna particolare variazione si dovrebbe avere in merito al trattamento dei servizi resi/ricevuti dal Regno Unito ad eccezione di quanto segue:
– per le fatture emesse/ricevute sui servizi resi o ricevuti dal Regno Unito dal 30/03/2019 non sarà più dovuta la presentazione del modello Intrastat;
– per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.p.R. n. 633/1972 ricevuti dal 30/03/2019 dal Regno Unito come soggetto Extra-UE, dovrà essere emessa autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione in luogo dell’attuale integrazione della fattura ricevuta entro il 15 del mese successivo al ricevimento della stessa;
– per i servi diversi da quelli generici di cui all’art. 7-ter del D.p.R. n. 633/1972 ricevuti dal 30/03/2019 dal Regno Unito come soggetto Extra-UE, dovrà essere emessa autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ultimazione/pagamento) in luogo dell’attuale integrazione della fattura ricevuta entro il 15 del mese successivo al ricevimento della stessa.
Tabella n. 5 – Riepilogo modifiche sui servizi
Tipologia del servizio | Adempimento se ricevuto da soggetto UE (UK fino al 29/03/2019) | Adempimento se ricevuto da soggetto Extra – UE (UK dal 30/03/2019) |
Servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.p.R. n. 633/72 | Integrazione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento e con riferimento al mese precedente. | Emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ultimazione/pagamento). |
Servizi diversi dai servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.p.R. n. 633/72 | Integrazione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento e con riferimento al mese precedente. | Emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ultimazione/pagamento). |
7. Regimi di Perfezionamento
Gli effetti si avranno anche sui beni inviati o ricevuti in c/lavorazione a/da soggetti residenti nel Regno Unito. In particolare si potrebbero avere i seguenti riflessi sul perfezionamento attivo e passivo come di seguito riepilogati nella Tabella n. 6.
Tabella n. 6 – Esempi di Perfezionamento attivo/passivo nel periodo transitorio
Tipo perfezionamento | Effetti |
Passivo: un operatore nazionale invia beni in data 28/03/2019 nel Regno Unito per essere lavorati. La lavorazione avviene in data successiva al 30/03/2019. | L’operatore nazionale:al momento della spedizione dei beni, effettuerà un’operazione in sospensione di Iva, a norma del comma 3, dell’art. 41 del D.L. n. 331/93;Ø al momento dell’arrivo dei beni nel Regno Unito dovrà aprire una pratica doganale di temporanea importazione per lavorazione. |
Passivo: un operatore nazionale invia beni dopo il 30/03/2019 nel Regno Unito per sottoporli a lavorazione. | Dal 30/03/2019 per poter sottoporre a lavorazione nel Regno Unito in regime di perfezionamento passivo, gli operatori nazionali dovranno richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System). |
Attivo: un operatore nazionale riceve beni dopo il 30/03/2019 da sottoporre a lavorazione. | Dal 30/03/2019 per poter sottoporre a lavorazione in Italia merci di provenienza del Regno Unito in regime di perfezionamento attivo, gli operatori nazionali dovranno richiedere un’autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System). |
8. EORI (Economic Operator Registration and Identification).
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione Europea che intendono importare o esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI. A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.
In particolare, gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.
9. Problemi relativi all’esportazione/importazione di talune merci verso/dal Regno Unito.
A decorrere dal 30/03/2019, alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, che disciplina la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall’Italia per l’UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.
Si consiglia di acquisire informazioni circa le disposizioni britanniche per le merci spedite da o verso il Regno Unito prima di effettuare operazioni di compravendita, contattando lo spedizioniere di fiducia per effettuare le adeguate verifiche.
10. Rimborsi Iva.
Dal 30/03/2019 i soggetti Iva nazionali non potranno chiedere tramite l’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’Iva pagata nel Regno Unito.
In mancanza di un accordo, il rimborso potrebbe avvenire attraverso la nomina di un rappresentante fiscale nel Regno Unito.
Da tale data i soggetti del Regno Unito non potranno chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia. Il rimborso per i soggetti extra-UE è attualmente consentito, a condizioni di reciprocità, solo per quelli stabiliti in Norvegia, Israele e Svizzera.
11. Viaggiatori provenienti dal Regno Unito o diretti nel Regno Unito.
I viaggiatori che si spostano dall’Italia al Regno Unito e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.
Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori via aereo e viaggiatori via mare (art. 2 del DM n.32 del 6 marzo 2009).
Per il viaggiatore, invece, che dall’Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale fattispecie appare opportuno evidenziare che l’Agenzia si è dotata di un sistema informatico, denominato OTELLO (vigente dal 1 settembre 2018 su tutti i punti d’uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territori UE, collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura tax free in modalità elettronica.